Il 4 marzo prossimo scadranno i termini per la trasmigrazione nel nuovo Albo Ctu e Periti di tutti i consulenti tecnici d’ufficio attualmente iscritti agli albi territoriali: dal 4 marzo, in fatti, cesserà la validità e l’efficacia degli albi cartacei tenuti da tutti i tribunali italiani. Ancora pochi giorni per coloro che volessero conservare la vecchia iscrizione transitando nell’albo telematico.

Di seguito il link per accedere

https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/come_fare_per_iscrizione_albi_consulenti_tecnici_periti

Come ricorda il sito, in conformità al D.M. 109/2023, dal 1° marzo al 30 aprile 2024 si aprirà la prima finestra temporale per inserire le nuove iscrizioni. Decorso questo lasso di tempo, bisognerà attendere l’altra finestra ricompresa tra il 1° settembre e il 31 ottobre. E così poi ogni anno.

Nell’impaziente attesa di verificare che sorte avranno i periti assicurativi che si iscriveranno per la prima volta al portale (ricordiamo la ben nota querelle sorta a proposito della famosa finestra a tendina che segnalava il RPA!!), riproponiamo un contributo apparso nel Gruppo chiuso di Linkedin Articolo 156 – Professione Perito (nonché sul sito personale dell’autrice) relativo ad alcune problematiche sollevate intorno all’albo telematico e alla portata operativa di alcune prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 109. (In calce all’articolo troverete il link per leggere il contributo dell’avvocato Annunziata Candida Fusco).

Tra le altre cose, spunti interessanti di riflessione e indicazioni utili che dovrebbero spingere i singoli e le associazioni ad avere atteggiamenti più cauti nel divulgare informazioni e notizie talvolta poco veritiere o comunque in grado di creare confusione.

Ricordiamo a tutti i professionisti iscritti al ruolo e alle associazioni di categoria di essere cauti nel compiere attività di promozione e divulgazione di attività e titoli: diffondere informazioni non veritiere o artatamente manipolate allo scopo di canalizzare verso corsi di formazione o aggiornamento a pagamento costituisce condotta poco etica e commercialmente scorretta.

Detti comportamenti, già attenzionati dagli ordini professionali per le professioni tradizionali e severamente sanzionati in base ai rispettivi codici deontologici, dovrebbero essere monitorati, nel nostro caso, proprio dai professionisti e dalle stesse associazioni che si autoregolamentano dandosi codici etici o disciplinari funzionali a garantire un livello minimo di correttezza.

Ad ogni modo, il monito che lanciamo è il seguente: se avete dubbi, informatevi bene rivolgendovi, se necessario, a persone competenti e/o eventualmente ai tribunali che sapranno indirizzarvi al meglio.

L’Aiped, nell’ambito delle sue attività formative e di aggiornamento, continuerà ad occuparsi dell’argomento, seguendo gli sviluppi pratici e fornendo, nei limiti delle sue possibilità, supporto agli associati.

Il Direttivo AIPED

Riportiamo il contributo dell’avvocato Annunziata Candida Fusco:

Albo ed elenco nazionale ctu: alcuni interrogativi interessanti dal mondo assicurativo

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