La lotta all’abusivismo nel settore peritale comincia da noi!
Ormai è chiaro: siamo decisi a riprendere le redini della situazione. La tutela dei periti assicurativi contro ogni forma di ingerenza e di sopraffazione viene al primo posto!!
Tra le dinamiche che maggiormente stanno riprendendo vigore un posto d’onore merita, ancora oggi, l’esercizio della professione riservata ex art. 156 Cap da parte di soggetti non iscritti al ruolo Consap.
Colpa della scarsa vigilanza o della troppo ignoranza; colpa dell’innovazione tecnologica ma anche della confusione che si sta alimentando attraverso letture audaci e faziose di norme di fonte primaria, sebbene di nicchia, che ormai anche la giurisprudenza è costretta a trattare molto più spesso che in passato.
La riserva ex art. 156 Cap è legge e non va toccata!
A quanti si ostinano a non capirlo, l’AIPED risponde con determinazione, denunciando, segnalando, chiedendo interrogazioni alle Autorità preposte, ma anche facendo cultura giuridica e formazione tecnica specifica per i periti assicurativi.
Perché sebbene incompleta, esiste una normativa, primaria e regolamentare, dedicata esclusivamente ai periti assicurativi. I quali devono sentirsi chiamati in prima persona, nel loro lavoro di tutti i giorni, a difenderla da attacchi e interferenze.
Diamo atto dell’ottimo lavoro sinergico che stiamo compiendo sull’intero territorio nazionale in collaborazione con le altre sigle peritali. Continuiamo un confronto e continuiamo a chiedere a CONSAP e IVASS un tavolo di discussione su abusivismo e tutela dei diritti dei periti assicurativi di tutti i periti assicurativi: quelli che lavorano per mandanti forti (che siano imprese assicurative o grandi committenze) e quelli che lavorano per il semplice cittadino.
Perché sia chiaro: il perito assicurativo è perito a tutto tondo!
Vi lasciamo con una lettura di approfondimento, di cui riportiamo un breve tratto iniziale. L’articolo completo è consultabile al link sottostante.
Buona lettura e buon lavoro!
“Torno a parlare di abusivismo della professione del perito assicurativo (art. 156 D. Lgs. 209/2005, comunemente detto Cap – Codice delle assicurazioni private), rispolverando qualche sentenza abbastanza recente che non ancora avevo avuto modo di commentare. Riallaccio i fili di un dibattito lungo decenni, provando a mettere insieme pezzi disparati che cominciano finalmente ad avere una coerenza.
Come noto, rare sono le sentenze nelle quali compiutamente ed esaustivamente si tratta l’argomento dell’esercizio abusivo della professione peritale così come tracciata dal Cap. Spesso, le poche pronunce non sono nemmeno molto allineate. Tuttavia, se si procede cronologicamente e logicamente nella ricostruzione di una ratio, si scopre una coerenza di sistema, con qualche precisazione qua e là pur doverosa.
Senza addentrarci nuovamente su tutti i precedenti orami ampiamente affrontati in altri luoghi (per tuti, si veda https://avvocatofusco.com/diritto-assicurativo-responsabilita-civile/periti-assicurativi/nullita-della-ctu-estimativa-se-il-consulente-non-e-iscritto-al-ruolo-ex-art-157-d-lgs-209-2005-nota-a-ordinanza-trib-ragusa-20-dic-2021/), proviamo ad andare al cuore della pronuncia che qui vorrei brevemente ricordare, non per compiere grandi commenti, ma per evidenziare che tale decisione si colloca in linea con i pur sporadici interventi in materia: di fronte ad essi, pronunce in senso contrario e poco chiaramente motivate, finiscono davvero col perdere lucentezza, mettendosi in un angolo da sole.”