Cass. ord., 16 maggio 2024 n. 13725
La dibattuta, annosa questione se la scatola nera possa valere come prova legale nell’ambito di un processo di accertamento delle responsabilità in un sinistro stradale pare aver trovato una temporanea pausa grazie alla breve, ma significativa pronuncia della Cassazione che si tenterà qui di annotare.
Preliminarmente ricordiamo le norme di riferimento: art. 145 bis del Codice delle assicurazioni private (D. lgs. 209/2005) e art. 132 ter, comma 1, lett. b) e c) dello stesso codice.
Art. 145 bis
Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell’articolo 132 ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti (comma 1).
Art. 132 ter comma 1
- In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato dall’impresa nei limiti stabiliti dal comma 2:
(…)
- b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell’impresa di assicurazione, o sono già presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, denominati “scatola nera” o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l’utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- c) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell’impresa di assicurazione, o sono già presenti, meccanismi elettronici che impediscono l’avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore.
Le risultanze dei dispositivi elettronici istallati sui veicoli, chiamati comunemente scatole nere, secondo la norma espressa dall’art. 145 bis cit. fanno piena prova nei procedimenti civili dei fatti a cui essi si riferiscono; detti dispositivi, secondo quanto previsto nella richiamata norma contenuta nell’art. 132 ter cit., devono essere individuati nei loro requisiti essenziali, idonei a garantirne la funzionalità, con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
Fatta questa doverosa premessa utile anche ai non addetti ai lavori, veniamo al caso portato all’attenzione della Corte.
Il caso
L’incidente portato all’attenzione del Giudice di pace di Chieti coinvolgeva una Mercedes GLS e un veicolo Mazda di cui non è specificato il modello; i due veicoli si scontravano in una situazione non descritta nei dettagli da cui si evince però che il primo aveva diritto di precedenza, il secondo superava l’incrocio senza fermarsi allo stop. Il proprietario della Mercedes (meglio: il cessionario del credito), rimasta gravemente danneggiata, riceveva un acconto di 12.600 euro dalla compagnia presso la quale era assicurata per la rca, la UnipolSai; agiva perciò in giudizio per ottenere l’ulteriore importo di 5.400 euro oltre spese legali stragiudiziali e fermo tecnico. Riteneva che la responsabilità esclusiva dell’evento fosse del conducente della Mazda.
Si costituiva in giudizio la UnipoSai la quale sosteneva invece che null’altro doveva corrispondere in virtù del fatto che “il sinistro doveva addebitarsi anche alla responsabilità concorrente (pari, quantomeno, al 30%) della conducente della Mercedes, per avere quest’ultima guidato la vettura ad una velocità di circa 60 km/h superiore al limite ivi esistente di 50 km/h, come rilevato da dispositivo satellitare montato sulla vettura”. Il Giudice di pace, dopo aver disposto ctu, accoglieva la domanda attorea, dichiarando la responsabilità esclusiva del conducente della Mazda; condannava la compagnia al pagamento della quasi totalità degli importi richiesti dall’attore.
La UnipoSai proponeva appello innanzi al tribunale di Chieti, “contestando l’attribuzione alla conducente della vettura Mazda della responsabilità esclusiva del sinistro. A dire dell’appellante, il Giudice di pace avrebbe dovuto attribuire valore di prova legale, ai sensi dell’art. 145-bis del codice delle assicurazioni private, al dispositivo elettronico satellitare montato sulla vettura Mercedes e di conseguenza al fatto, rilevato da tale dispositivo, per cui quest’ultima vettura, al momento dell’impatto, viaggiava a 58 km/h e, dunque, oltre il limite di velocità (50 km/h) ivi consentito”.
Anche il tribunale di Chieti dava ragione totalmente al danneggiato e confermava la sentenza di primo grado. La UnipoSai proponeva ricorso in Cassazione che affidava ad 4 motivi che si possono sintetizzare come segue.
Aveva errato il tribunale di Chieti a ritenere che la scatola nera (modello UNIBOX Super Easy) installata sulla Mercedes (sua assicurata) non potesse valere come prova legale. In effetti, il tribunale aveva ritenuto che il principio espresso dall’art. 145 bis, secondo cui le risultanze della scatola nera installata debbano valere come prova legale, non potesse trovare applicazione in quanto i decreti ministeriali (art. 132 ter cit.) deputati a dettare le indicazioni tecniche sul funzionamento dei dispositivi non sono stati mai adottati. La scatola nera in questione in realtà era stata montata prima dell’entrata in vigore della l. 124/2017, che aveva introdotto gli artt. 145 bis e 132 ter cit.; pertanto essi non trovavano applicazione nel caso di specie. Aveva poi il tribunale errato nel non considerare le risultanze del ctu, il quale accertava e dichiarava che la scatola nera presente sulla Mercedes era perfettamente funzionante mentre invece “ha ritenuto utilizzabili ai fini del decidere le conclusioni del CTU riguardo alla ricostruzione del sinistro, differenti rispetto alle risultanze della scatola nera”.
La Cassazione reputa infondati tutti i motivi della UnipolSai e motiva sposando la tesi del giudice di merito.
Tra i punti della motivazione che qui ci interessa passare in esame, si evidenzia che la Corte chiarisce preliminarmente che non è corretto ritenere che l’art. 145 bis non possa applicarsi ai dispositivi installati prima del 2017 (ossia prima della introduzione dell’articolo stesso), in quanto il rinvio ai decreti attuativi è utile anche per valutare che i dispositivi già installati (pure richiamati dall’art. 132 ter cit.) abbiamo le caratteristiche tecniche richieste.
Detto ciò, la Corte ritiene corretto il ragionamento dei giudici di merito e scrive, in maniera chiara, quanto segue.
“Poiché l’art 145 bis del D. L.vo 209/2005 è rimasto privo di attuazione in quanto i relativi decreti, previsti dall’art. 132 bis (=ter), non sono mai stati emanati, non è possibile attribuire valore legale ad un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri.“
Il ricorso veniva rigettato con condanna alle spese.
Direi che a questo punto ci si dovrebbe fermare un po’ a riflettere su come proseguire nella dinamica processuale di fronte all’uso di scatole nere, decidendo una volta per tutta quale postura assumere, qualunque sia la veste processuale che siamo chiamati a ricoprire. Continueremo a monitorare la giurisprudenza di merito per verificare se tutti gli operatori riusciranno ad allinearsi alle indicazioni della Corte. Tutto ciò mentre nel DDL concorrenza 2024 si parla proprio di scatole nere e portabilità dei dati. Vedremo cosa ci aspetta per il nuovo anno.
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