Comunicato Stampa
3 giugno 2020, Roma – Dopo questo periodo di chiusura a causa della pandemia, in vista della ripresa delle attività professionali, a causa di alcune azioni attuate dalle compagnie assicurative nell’ambito dell’espletamento dell’incarico peritale, l’AIPED intende segnalare e denunciare una problematica importante che mette in pericolo sia il normale svolgimento dell’attività peritale che la liceità della perizia anche dal punto di vista giuridico.
Stiamo parlando della: videoperizia.
Va premesso che il perito assicurativo è un professionista indipendente, che, nella sua qualità di esperto verifica ed attesta l’esistenza delle cose danneggiate cosiddetto accertamento, atto, operazione, o complesso di atti o di operazioni con cui si tende ad accertare, cioè a verificare o determinare l’esistenza, la natura del danno ed individua i costi di ripristino, cosiddetta stima, valutazione analitica e determinazione del valore di mercato delle cose danneggiate.
Ecco poi l’introduzione della “videoperizia”, metodo a distanza attraverso il quale l’operatore (perito) si connette con uno smartphone o un tablet con quello dell’automobilista o direttamente con l’autoriparatore per visionare le cose danneggiate. Rispetto al metodo tradizionale, la valutazione e la stima dei danni avvengono attraverso una videochiamata e l’acquisizione delle immagini del bene danneggiato, quindi senza una verifica diretta delle cose danneggiate.
Appare evidente che una stima effettuata attraverso questo metodo possa essere definita stima preventiva. Decisamente non appropriato il contesto in cui è stato dato il via libera da Ania alla videoperizia, in deroga alla perizia de visu. L’approvazione della videoperizia è stata avanzata nel periodo di emergenza sanitaria ed in un comunicato Ania si legge che, tale deroga annulla e sostituisce quanto contenuto nelle linee guida CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto) e sarà operativa anche al termine dell’emergenza sanitaria.
Quindi appare subdola la decisione per due ragioni: innanzitutto per lo strumento adottato assolutamente non idoneo per una specifica attività tecnica nell’ambito dell’accertamento e la stima dei danni ai veicoli e alle cose danneggiate ed in seguito per il delicato periodo lavorativo e sociale in cui è stato inserito tale provvedimento, dove l’attenzione dei più era dedicata ad altre problematiche ben più importanti.
Inoltre tale provvedimento è stato assunto in modo unilaterale, senza considerare il parere delle parti che comunque partecipano a tale contesto.
Prevale dunque l’interesse delle compagnie assicurative a sminuire l’importanza dell’attività tecnica, a vantaggio di maggior risparmio economico per le spese riferite ai consulenti, che portano indubbiamente una maggiore carenza di verifiche tecniche e di tutela sia dei danneggiati che degli assicurati.
L’attività tecnica nelle circostanze citate deve essere molto specifica ed attenta, in quanto si decide se la compagnia possa procedere con un iter di pagamento e in che misura, oppure rimandando il danneggiato o l’assicurato a procedure più lunghe e burocratiche.
Quindi l’attività di accertamento e stima dei danni, il cui il tecnico deve porre particolare attenzione ad ogni minima sfumatura, sia nel rilievo tecnico che nell’approccio con l’interlocutore, non può essere sostituita da uno strumento superficiale come quello della videoperizia.
Pertanto con l’adozione dello strumento della videoperizia si nega all’utenza la necessaria tutela a garanzia del giusto riconoscimento di professionalità, serietà e servizio, che l’assicurazione obbligatoria R.C.A. dovrebbe garantire al danneggiato.
Troppo spesso, infatti il danneggiato o l’assicurato subiscono le decisioni che unilateralmente la compagnia assicurativa impone, dando frequentemente direttive d’azione alla filiera che compone l’iter assicurativo nettamente a suo favore, venendo meno il ruolo di terzietà che il perito indipendente deve avere.
È per tale ragione che il sistema dovrebbe essere mutato, dando la possibilità al danneggiato di difendersi, di interporre un suo tecnico e/o consulente ad un contraddittorio con il tecnico incaricato dalla compagnia assicurativa, situazione che per i costi che graverebbero a carico del danneggiato, spesso non accade, dando luogo a situazioni paradossali e di non tutela, specie in relazione ai diritti dell’automobilista ed alla sicurezza stradale ed al costo dei premi di polizza.
La videoperizia è solo un altro tassello che le compagnie assicurative portano a loro favore. Dopo le clausole introdotte nelle polizze assicurative, la gestione di fornitura dei ricambi, la gestione dei centri di riparazione, la pretesa affidabilità delle black box, l’imposizione di tariffe e parcelle a riparatori e professionisti, ad indicare cosa è lecito o non lecito riconoscere a livello risarcitorio, a fare cultura a loro vantaggio utilizzando spesso metafore di buonismo che sono specchi per le allodole.
In tutto questo bailamme di roba è flebile o assente la voce dei consumatori, dei riparatori, dei professionisti (periti, avvocati, medici legali, accertatori, ecc.), questi ultimi troppo spesso ricattati dalla carota e minacciati dal loro bastone.
Sarebbe necessario affrontare una riforma di questo sistema a tutela degli automobilisti, in modo che non sia solo la compagnia assicurativa a dominare, che sia introdotto un nuovo sistema in cui a primeggiare sia la sicurezza stradale, un vero contrasto delle truffe, un sistema di tutela per l’utenza, un iter di giustizia risarcitoria equilibrata ed un equo compenso per tutte le parti che sono chiamate ad intervenire in seno ad un evento di sinistro.
Per queste motivazioni l’AIPED si schiera contro chi possa definire Perizia un’attività di accertamento e stima effettuata a distanza e con l’ausilio di mezzi informatici fideistici che non permettano l’intervento diretto del tecnico sulla valutazione e la quantificazione dei danni.
Come già fatto nei mesi precedenti, l’AIPED ritornerà a denunciare alle autorità di controllo (IVASS, AGCM), oltre che agli organi di stampa ed alle associazioni dei consumatori le situazioni nelle quali possa presumersi che una stima effettuata con il metodo della videoperizia venga considerato uno strumento inconfutabile e legittimo per la quantificazione delle cose danneggiate.
L’AIPED segnala, infine, che l’utilizzo di tali strumenti non rispondono ai requisiti minimi di obiettività, correttezza e trasparenza previsti all’art. 156 del D. Lgs. 209/2005, pertanto, segnalerà alle autorità tutte le situazioni nella quali le valutazioni e le stime determinate con il metodo della videoperizia avranno un valore economico distante da qualsiasi oggettività dell’accertamento e stima delle cose danneggiate dove si manifesti il solo interesse e profitto delle compagnie assicurative.
L’Ufficio Stampa AIPED