Breve nota a Cassazione civile, ordinanza 15 marzo 2023 n. 7457

Il caso affrontato nella breve ordinanza che si commenta è il seguente.

Tizio, a cui era stata sospesa la patente ai sensi dell’art. 218 CdS, si metteva alla guida del suo veicolo nonostante il provvedimento limitativo. Gli veniva contestata la predetta violazione ad opera della Polizia stradale che redigeva verbale ai sensi del sesto comma del citato articolo. Contro il verbale Tizio proponeva opposizione davanti al Giudice di pace, che la rigettava, e poi appello in Tribunale, il quale confermava la motivazione del Giudice di Pace. Ma Tizio, non contento, proponeva ricorso in Cassazione.

Tizio riteneva, fin dalla sua prima opposizione, che in realtà la contestazione di violazione dell’art. 218, comma 6, CdS non avesse fondamento in quanto la sua condotta non poteva costituire illecito perché messa in essere a causa di uno stato di necessità che costituisce una esimente ai sensi degli art. 4 della l. 689/1981 e 54 cp. E, comunque, se anche la motivazione addotta non costituiva un affettivo stato di necessità, non si era tenuto in debito conto la percezione che egli ne avesse al momento dell’accaduto.

Per dirla più semplicemente, Tizio aveva sostenuto di essersi messo alla guida della sua auto in spregio al provvedimento di sospensione della patente al solo fine di accompagnare in pronto soccorso la sua fidanzata, colpita da lancinanti dolori addominali con conseguente perdita dei sensi. Non poteva fare diversamente, viste le circostanze!

Ma i giudici di merito avevano rilevato che in realtà detta narrativa entrava in contrasto con le stesse prove emerse dagli atti: infatti, nel verbale redatto dalla Polizia stradale si dava atto che Tizio avesse dichiarato di essersi messo alla guida “per spostare la macchina ed accompagnare la ragazza a casa“.

Insomma, bugiardo e anche un po’ disattento! Lui e il suo avvocato, direi.

La Cassazione chiarisce un po’ le idee, riconfermando il suo orientamento in merito.

«La censura è inoltre manifestamente fondata, risultando la motivazione della decisione del tutto conforme all’orientamento di questa Corte, secondo cui, ai fini della sussistenza della scriminante dello stato di necessità, è indispensabile che ricorra un’effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero – quando si invochi detta esimente in senso putativo – l’erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, provocata non da un mero stato d’animo, ma da circostanze concrete e oggettive che la giustifichino ( Cass. n. 16155 del 2019; Cass. n. 4834 del 2018; Cass. n. 14515 del 2009; Cass. n. 21918 del 2006). In applicazione di tale principio è stato affermato che, in tema di violazione al codice della strada, non vale ad escludere la responsabilità del conducente lo stato di necessità invocato in ragione di un malore lamentato da un passeggero, qualora non si riscontri che egli versasse in una situazione di effettivo pericolo e non risulti l’impossibilità di provvedere diversamente al suo soccorso (Cass. n. 14286 del 2010). Il ricorso dev’essere, pertanto, respinto».

@Avvocato Annunziata Candida Fusco

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