Continuiamo ad esaminare le voci di danno che compongono una domanda risarcitoria derivante da sinistro stradale.

Come già detto nel contributo precedente (consultabile al link risarcimento da sinistro stradale e prova del danno: quanto sono utili fattura e preventivo), il danno risarcibile non è composto solo dagli esborsi necessari per la riparazione del veicolo incidentato bensì da ulteriori voci di spesa tra cui sicuramente rientra il fermo tecnico.

Che rapporto c’è tra il fermo tecnico e la spesa per noleggio di veicolo sostitutivo?

Il fermo tecnico è quel danno che deriva dal mancato godimento del veicolo durante il tempo che occorre per le riparazioni necessarie, quindi il tempo della sosta forzata (Cass. 21789/2019).

Si ritiene che questo danno sia presunto, ossia si evince dal fatto stesso della sosta forzata: durante questo periodo, il veicolo subisce un deprezzamento del suo valore commerciale, così come si sostiene inutilmente la spesa di bollo e il premio assicurativo rca nonostante il veicolo non sia utilizzato.

Orbene, se a questo si aggiunge la possibilità che ci si debba munire di un veicolo sostitutivo per andare a lavoro o fare la spesa e simili, il danno andrà maggiorato dell’importo pari all’esborso sostenuto per prendere a noleggio un tale veicolo, se non si ha la fortuna di averne un altro a disposizione.

Premesso, quindi, che le spese di noleggio di veicolo sostitutivo rientrano nel danno da fermo tecnico, che è danno consequenziale al sinistro subito, vi è da dire che le dispute sulla risarcibilità o meno del predetto non sembrano ancora sedate.

La recente ordinanza che si annota dà atto che è ancora attuale il dibattito sui profili probatori connessi a tale voce di danno.

Nel caso esaminato, la compagnia assicurativa non aveva riconosciuto, in via stragiudiziale, la risarcibilità delle spese di autonoleggio, motivo per il quale il danneggiato si rivolgeva al Giudice di pace di Milano. Quest’ultimo rigettava la domanda e così pure il Tribunale di Milano, adito in appello.

La motivazione del Tribunale di Milano, che certo sorprende, è simile a quella della compagnia assicurativa ossia sebbene fosse stata prodotta una fattura di autonoleggio dell’importo di euro 292,80, non era stata fornita la prova dell’effettiva utilità del veicolo noleggiato. In altri termini: «il giudice di appello ha sostenuto che la ricorrente non ha provato la necessità di servirsi della vettura sostitutiva, prova da ritenersi indispensabile ai fini della fondatezza del credito».

Soluzione che contrasta con l’opposto orientamento giurisprudenziale decisamente prevalente, tant’è la Corte ritiene fondato il motivo di ricorso.

Ciò che è interessante è la motivazione della Corte, che prende l’occasione di ribadire alcune nozioni importanti per fugare i dubbi che ancora persistono.

Come sostiene il ricorrente, per conforme giurisprudenza, «non è necessario che il danneggiato dimostri che aveva effettivamente bisogno di un’auto sostitutiva, ma è sufficiente che dimostri di averla noleggiata, ossia di avere sostenuto la relativa spesa».

Partendo da qui, la Cassazione lucidamente spiega come segue la sottile, ma netta distinzione, tra danno in re ipsa e danno presunto, chiarendo che il danno da fermo tecnico, e quindi anche quello relativo alla spesa di autonoleggio, è danno presunto non danno in re ipsa.

«Ovviamente il danno consistente nella necessità di noleggiare un veicolo sostitutivo va provato, non è, come si suol dire, in re ipsa.

Altrettanto ovviamente non si deve confondere il danno in re ipsa con quello presunto (ma v. Cass. n. 20620 del 2015): quando si dice che dal fermo del veicolo derivano danni come il deprezzamento del veicolo, il bollo da pagare comunque, senza fare uso della vettura, e così il premio assicurativo, il cui costo è sopportato pur senza godimento del bene assicurato, si indicano dei danni presunti, non già in re ipsa: si tratta infatti di conseguenze del fatto lesivo che si ritengono essere pregiudizievoli per il danneggiato, in forza di alcune presunzioni: dal fatto che il veicolo non può essere utilizzato si induce che alcuni costi normalmente sostenuti per il godimento del bene, diventano pregiudizievoli per il proprietario e dunque costituiscono danni.

Il fermo del veicolo è indice del fatto che quei costi sono un danno per il proprietario, non avendo essi, per il periodo del fermo, una contropartita nel godimento o nell’utilizzo del bene. Ad ogni modo, atteso che il danno va provato, è il danneggiato a dover dimostrare di avere sostenuto una spesa per il noleggio in conseguenza del fermo del suo veicolo».

Orbene, nel caso di specie, il danneggiato aveva prodotto fattura di spesa di noleggio di veicolo sostitutivo per cui il Tribunale di Milano non avrebbe dovuto pretendere la prova dell’effettiva necessità del veicolo, ma riconoscere tout court la voce di danno visto che risultava dimostrato l’esborso.

«Che il danneggiato non debba limitarsi a dimostrare di aver subito il fermo del veicolo, ossia a dimostrare la mera indisponibilità del mezzo dì trasporto, è pacifico (oltre alla già citata Cass. n. 20620/ 2015; Cass. n. 124 del 2016, ed infine Cass. n. 9348 del 2019, poi Cass. 17897/ 2020, nei motivi): egli deve dimostrare di aver sostenuto la spesa per il noleggio quale conseguenza del danneggiamento del suo veicolo. Questa dimostrazione è però sufficiente a provare il danno, poiché la relazione causale tra il fermo ed il noleggio è presumibile, ossia è inducibile secondo le normali regole del ragionamento presuntivo».

Insomma, conclude la Corte, anche la spesa per autonoleggio è danno presunto e non in re ipsa.

Perciò, la prova che il danneggiato deve fornire non è la prova che avesse avuto effettivamente necessità del veicolo sostitutivo (la dimostrazione dell’uso della vettura sostitutiva), ma la prova di aver sostenuto la spesa per il veicolo sostitutivo. Prova che è stata fornita attraverso la fattura prodotta in atti.

Si spera che la chiarezza della Corte possa aiutare gli operatori ad evitare di ingolfare le aule giudiziarie, evitando di arrivare al terzo grado di giudizio su una questione ormai abbondantemente affrontata e indagata.

© Annunziata Candida Fusco

Di seguito puoi scaricare la sentenza

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui