Cose da pazzi in questo manicomio. Scomodiamo persino Totò!

Perché accadono davvero cose inverosimili nel mondo assicurativo. Se fossimo in diretta con il nostro inviato all’Havana ci direbbe: ”incredibile. Non crediamo ai nostri occhi”.

Tra le tante peripezie da affrontare nel lungo e sempre più complesso iter risarcitorio segnaliamo una pratica, inusuale, ma ahimè verificatasi.

Periti che non vogliono svolgere la propria professione.

Ci spieghiamo meglio.

Il danneggiato (o il contraente assicurato) non può rifiutarsi di adempiere all’obbligo di valutazione del danno di un’auto incidentata da parte di un perito incaricato.

E’ necessario indicare infatti al momento dell’invio della richiesta di risarcimento i giorni, il luogo, le ore in cui il veicolo è disponibile.  Il termine previsto è di giorni 5.

Se il danneggiato rifiuta di far periziare l’auto i termini per la liquidazione del risarcimento si considereranno sospesi.

Cosa accade se invece la situazione si ribalta?

Abbiamo indicato il luogo, i giorni, le ore, i recapiti telefonici, gli indirizzi mail, il vicino a cui citofonare se non ci siamo, la mail del cugino delegato a sostituirci. Insomma abbiamo indicato di tutto e di più ma lui non viene a visionare il veicolo. Trascorrono i 5 giorni e siamo allora liberi di far riparare l’auto. Siamo ostinati e pervicaci sostenitori del rispetto delle regole: l’auto s’ha da visionare! Così ci riproviamo. Inviamo l’indirizzo della carrozzeria, il numero di telefono, l’indirizzo mail, pec, foto di riconoscimento del carrozziere, volantini pubblicitari: ma nulla!

Il perito proprio non vuol visionare il mezzo.. de visu.

Chiede documentazione fotografica e preventivo dettagliato però.

Insomma farà la perizia sul lavoro del nostro carrozziere. Nessuna foto. Nessuna valutazione e constatazione dei danni di persona. Nessuna ricerca dei costi dei ricambi, dei codici, delle voci di danno. Si limiterà nel confort del suo studio a decurtare più voci possibili dal preventivo così da accontentare la mandante compagnia assicurativa e tener al sicuro il proprio impiego.

Una nuova categoria insomma. Il perito immobile.

Perché lui ci andrebbe pure a periziare il veicolo ma vuoi mettere la comodità della perizia da scrivania?

Una categoria che naufraga, che deve combattere, alzare la testa per sperare di salvarsi ma che deve necessariamente eliminare le mele marce. Le mele che sono rimaste sull’albero sino a deteriorarsi. Occorre invece qualità. Qualità professionale, spessore, dignità professionale.

Chi può tutelare la nostra categoria e quella dei danneggiati dal perito marcio?

Non certo le compagnie assicurative alle quali non interessa assolutamente se il veicolo viene periziato personalmente , da periti iscritti al ruolo e nei termini di legge. L’importante è sventolare una simil perizia. Che poi sia un taglia e cuci del lavoro del carrozziere poco cambia.

Basta provare a segnalare tali condotte per scoprire quanto stretto sia il legame che unisce simili periti alle compagnie presso cui operano.

Ma noi, abbiamo detto, di essere caparbi e tenaci fautori della legge e della sua osservanza.

Tutela, vigilanza e controllo dei periti. A chi spettano?

Consultando il sito della Consap apprendiamo che:

“Il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 – convertito dalla Legge n.135 del 7 agosto 2012 – ha trasferito la tenuta del Ruolo Periti Assicurativi a Consap alla data di subentro dell’Ivass nelle funzioni precedentemente attribuite a Isvap.”

Consap inoltre ci consente di: consultare l’elenco degli iscritti. Utile a verificare che il perito sia o meno abilitato ed effettivamente iscritto al ruolo dei periti assicurativi.

Ci sono poi le informazioni per i candidati e poi quelle per gli iscritti.

Ma a noi che abbiamo un problema con un perito?

Ovviamente, come dicevamo, la nostra non è una mera questione in sospeso, né un dubbio amletico sulla opportunità di riparare o sostituire o di riparare o rottamare.

No. Il perito, come detto è andato oltre ma quanto?

Ecco allora che possiamo interrogare la sezione “normativa”.

Il Capo VI del Codice delle Assicurazioni è un primo punto fermo. E’ lì che, all’art. 156, comma 3, è disposto che il perito: ”Nell’esecuzione dell’incarico i periti devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza”.

La giurisprudenza che ha condannato il danneggiato, sottrattosi all’obbligo di rendere il veicolo disponibile per la perizia, ha ritenuto che fosse così venuto meno ai doveri di correttezza e buona fede (in particolare l’art. 1175 cod. civ).

Dunque pienamente assimilabile agli obblighi posti in capo al perito dalla legge.

Ma proseguiamo. Accertata la violazione. Individuata la normativa e le competenze veniamo alla disciplina delle sanzioni.

Le troviamo al Capo VIII – Codice delle assicurazioni private. Disposizioni in materia disciplinare per i periti assicurativi. L’art. 329 è proprio intitolato “Sanzioni disciplinari applicabili ai periti assicurativi”.

  1. I periti assicurativi che nell’esercizio della loro attività violino le norme del presente codice o le relative norme di attuazione, sono puniti, in base alla gravità dell’infrazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni:
  2. a) richiamo;
  3. b) censura;
  4. c) radiazione.

Proseguendo con l’art. 330, comma 1, maturiamo una definitiva certezza: “Competenza ad adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei periti assicurativi”.

“1. Le sanzioni disciplinari di cui all’articolo 329 sono applicate dalla CONSAP ai sensi dell’articolo 331, nei confronti delle persone fisiche iscritte nel ruolo dei periti di assicurazione responsabili della violazione. 

Dunque Consap può. E come, con quali modalità e termini?

Risponde ai nostri quesiti l’art. 331.

“1. Ai fini dell’irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all’articolo 329, la CONSAP, nel termine di centoventi giorni dall’accertamento dell’infrazione, ovvero nel termine di centottanta per i soggetti residenti all’estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei periti di assicurazione, eventuali responsabili della violazione.”

Ricapitolando:

Una figura professionale che, votata alla sudditanza assicurativa, non fa una bella figura. Proseguendo con le citazioni di Totò: “Ognuno ha la faccia che ha, ma qualche volta si esagera”.

Una parte di questa categoria si ribella, denuncia, prova cambiare le cose e non teme di denunciare le storture. Perché?

Direbbe, Totò: “Ma quale paura? Nel mio vocabolario non esiste questa parola, a meno che non si tratti di un errore di stampa.”

 

6 Commenti

  1. Vero, verissimo! Per averla secondo me, la tessera professionale ed anche per logica e/o anche da parte del Ministero della Giustizia, dopo gli esami, dopo la certezza dell’esito positivo dell’esame, si dovrebbe giurarare solennemente e tal giuramento firmato dopo, dopo il giuramento a voce e a capo scoperto (come una vecchia formula di giuramento del CTU al momento del conferimento d’incarico). Ovviamente per i già “diplomati” Periti Assicurativi” si dovrebbe studiare una formula ad hoc, valida per legge. Tal giuramento comporterebbe automaticamente ed istantaneamente dei doveri incredibili ma anche diritti, di rango molto elevato, atti anche ad evitare interferenze o suggestioni (come scritto nel giuramento di Ippocrate per i medici; i medici legali giurano 2 volte). Il giuramento comporta tante e tante conseguenze, tutte positive, che ci porterebbene facilmente a portare a termine il vecchio e nobile obiettivo della iniziale L.166/1992: notai del danno! Liberi professionisti soggetti all’avvenuto giuramento, liberi da lacci e lacciuoli, ed in alcuni casi (pochi o molti che siano) liberi da catene (giusto per usare un eufemismo) grandi come quelle delle navi e delle ancore, praticamente “immobilizzati” già solo col peso infernale di tal catene, il tutto ottimizzato con l’aver “firmato il patto col diavolo”……. volenti o nolenti. Indubbiamente esistono casi di volontari bounty killer, prostitute per libera scelta e volontà, ma sono soggetti fortunatamente pochi, una percentuale bassa.

  2. Buongiorno sono un proprietario di un autocarro immatricolata metà 2017 e preso fuoco pochi giorni fa e la parte cabina è motore sono stati sciolte completamente tra virgolette non riparabile e da buttare via e uscito il perito da parte della compagnia assicurativa e fatto il valore bassissimo rispetto il contratto e la macchina era quasi nuova non lo accettato la sua offerta perché non mi fatto il valore giusto per la macchina quindi la mia domanda di principio è cosa devo fare per poter avere la valutazione giusta del mezzo

    • Buonasera Sig. Omar.
      Innanzitutto le consigliamo di verificare le condizioni contrattuali della sua polizza che potrebbe contenere già la possibilità di incaricare un perito di parte al fine di accertare e valutare il suo danno e richiedere un arbitrato con la compagnia assicurativa.

      In ogni caso, lei può accedere al ruolo dei periti al seguente link http://ruoloperiti.consap.it/web/M/Ricerca.

      Inserendo la regione operativa e la provincia operativa del perito (in base la sua residenza – ad esempio “Regione: Lombardia Provincia: Brescia“) le comparirà un elenco di professionisti che potrà contattare per richiederne una consulenza.

      Cordiali saluti
      Aiped

  3. Buongiorno vorrei sapere ma un perito dopo aver valutato i danni, deve rilasciare dei documenti o delle copie ai danneggiati?, O bisogna contattare la compagnia assicurativa per sapere del risarcimento a quanto ammonta?

    • Buongiorno.
      Il perito ha l’onere di valutare e quantificare i danni alla sua autovettura.
      Successivamente lei può contattare direttamente la compagnia ovvero sarà il liquidatore della compagnia a contattarla per la definizione della sua pratica.

      Lei ha diritto di poter visionare e ricevere una copia dei documenti che costituiscono la sua pratica del sinistro in cui è stata coinvolta.
      Il diritto di accesso agli atti è sancito dall’articolo 146 del Codice delle assicurazioni private e dal decreto ministeriale 192 del 2008. In entrambi i casi, avrà la piena facoltà di richiedere le perizie e tutta la documentazione inerente la sua pratica.
      E’ chiaro che, in un’ottica di una maggiore trasparenza, il perito potrà informarla sul quantum della valutazione dei danni.
      Cordiali saluti
      Aiped

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