La Cass. ord. 15244 del 31 maggio 2024 torna su un argomento sempre attuale: chi risponde dei danni cagionati all’utente della strada provocati da animali randagi a spasso sulla carreggiata? La partita, come noto, si gioca tra Comune  e ASL di riferimento.

L’episodio si è svolto nel territorio di Benevento: Tizio e Ciao, rispettivamente proprietario e conducente del veicolo Alfa, citavano innanzi al Tribunale di Benevento la Asl beneventana per sentirla condannare al risarcimento dei danni provocati da un cane randagio che aveva tagliato la strada al veicolo; quest’ultimo, per evitare l’impatto, andava a finire contro un muro di sostegno, provocando danni alla vettura ma soprattutto riportando ferite gravi per una invalidità del 15%.

La Asl si costituiva, chiamando in causa il Comune di Vitulano, nel cui territorio si era verificato l’incidente, addebitando a quest’ultimo la responsabilità dovuta alle omissioni di controllo sull’animale randagio.

Il giudice di primo grado, ritenendo responsabile il solo Comune, lo condannava al risarcimento dei danni subiti dagli attori, escludendo dunque una qualsiasi responsabilità in capo alla Asl.

Il Comune di Vitulano proponeva appello facendo valere la responsabilità esclusiva della Asl, obbligata, in base alla legge regionale campana, alla prevenzione del randagismo.

La Corte d’ Appello di Napoli accoglieva il motivo, condannando però in solido il Comune e la Asl.

Contro questa sentenza proponevano ricorso in Cassazione sia il Comune di Vitulano in via principale che la Asl di Benevento in via incidentale. 

Secondo il Comune di Vitulano, in base alla legge regionale della Campania n. 16/2001, “l’unica responsabile della prevenzione del randagismo e dunque della cattura degli animali randagi, deve ritenersi essere l’azienda sanitaria locale, con esclusione dunque di ogni responsabilità in capo ai comuni, compreso ovviamente quello ricorrente”.

Pertanto, non condivideva la condanna in solido compiuta dalla Corte d’Appello di Napoli. 

La Cassazione ritenendo fondata la lagnanza del Comune, così scrive:

«E’ principio di diritto che “La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull’ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi” (Cass. 3737- 2023, che, con riferimento alla regione Campania, ha ritenuto l’obbligo gravante sulla ASL, in base alla legge del 2001; Cass. 32884- 2021).

Poiché dunque la legge numero 16 del 2001 individua la Asl come l’ente a cui è demandato il compito di prevenzione e controllo del randagismo ne deriva chiaramente che è la Asl a doversi ritenere responsabile dei danni provocati dalla omissione di tali obblighi, e che, pertanto, non c’è ragione di ipotizzare una responsabilità solidale in capo al comune, la quale presuppone che quest’ultimo abbia contribuito al danno con una qualche condotta attiva od omissiva, che però non è individuata dalla Corte di merito».

Quanto ai 5 motivi presentati dalla Asl nel suo ricordo incidentale, la Corte li respinge tutti, ritenendoli infondati o inammissibili (si rinvia alla lettura integrale della sentenza, che si allega). 

Pertanto, la Asl è considerata unica responsabile e unica soccombente  sia nei confronti del Comune di Vitulano che degli originari attori, con conseguente condanna alle spese in favore di entrambi.

Cass. 15244_2024

© Annunziata Candida Fusco

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui