Siamo lieti di condividere, su concessione della relatrice, le slide del webinar formativo organizzato da Aiped lo scorso 5 dicembre dal titolo “Il consulente tecnico d’ufficio alla luce della riforma Cartabia”.
Il materiale potrà essere un utile strumento per studiare l’argomento anche per chi non ha avuto modo di seguire il corso. Al contempo, esso costituisce il punto d’avvio di ulteriori approfondimenti che Aiped intende dedicare al tema nei prossimi mesi del nuovo anno associativo, certi come siamo che la formazione debba essere un cammino continuo costantemente coltivato.
Riportiamo una riflessione che l’avv. Annunziata Candida Fusco ha lasciato per noi di Aiped e che pensiamo di fare nostra in quanto in linea con il nostro impegno formativo e il nostro ruolo motivazionale nei confronti degli associati e dell’intera categoria.
Che sia un monito per il nuovo anno professionale che ci attente tutti e a tutti richiede impegno e alta professionalità.
“Come ribadito in più occasioni, penso fermamente che la formazione del perito assicurativo non possa prescindere dagli aspetti giuridici. Questo sia in vista dell’esercizio della libera professione che della ulteriore eventuale attività di ctu presso i tribunali civili (ovviamente lo stesso vale per il ruolo di perito presso la Procura).
La prova di idoneità prevista dal CAP e dal suo regolamento di attuazione si svolge anche su materie giuridiche ed economiche, quali diritto delle assicurazioni, r.c. auto, circolazione stradale, diritto della navigazione: materie dunque con cui il perito deve continuamente confrontarsi nell’espletamento del mandato ricevuto per l’accertamento e la stima dei danni. Quando poi si accinge a svolgere funzioni di ausiliario del giudice, in veste di ctu, non può non padroneggiare tutte le norme previste dal codice di procedura civile per quel subprocedimento che è chiamato a gestire quale è la consulenza tecnica d’ufficio: ciò comporta che inevitabilmente si dovrà anche confrontare almeno con le altre norme che regolano il processo civile, con le sue preclusioni, i suoi termini, le forme di rito per esso previste, in tutti i gradi di giudizio (giudice di pace, tribunale, corte d’appello).
Qualsiasi aggiornamento professionale, quindi, che il perito assicurativo vorrà approcciare non potrà non ricomprendere aspetti giuridici inscindibilmente connessi al ruolo che egli dovrà rivestire nelle dinamiche in cui la sua professionalità sarà coinvolta”.
L’AIPED