La sosta dei veicoli crea a volte difficoltà interpretative della segnaletica stradale, verticale e orizzontale, nell’inesperto utente della strada che, alla ricerca disperata di un parcheggio, tra strisce bianche e blu, segnali di divieto e ticket da pagare, si ritrova a perdere le coordinate.

Ma davvero dobbiamo circolare con il Codice della strada in tasca?

Le aule dei giudici di pace brulicano di ricorrenti che si oppongono a multe elevate per violazione degli artt. 157 o 158 Cds, per aver trasgredito ad uno dei tanti commi delle due disposizioni, spesso invocate congiuntamente. Lamentano tutti scarsità di chiarezza della segnaletica presente in loco, incapaci di orientarsi tra i segni tracciati e i cartelli installati.

Proviamo brevemente a ricostruire la trama tessuta dal Cds e tentiamo di capire se davvero la segnaletica è suscettibile di interpretazioni soggettivamente orientate.

L’art. 157 Cds (arresto, fermata e sosta dei veicoli) recita testualmente nel suo comma 2:

«Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento».

I commi 3 e 4 forniscono altre indicazioni sulle modalità di sosta, che lasciamo fuori da questa nostra disamina.

Il successivo comma 5 recita:

«Nelle zone di sosta all’uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica».

L’art. 351 del regolamento di attuazione completa il dettato normativo di cui sopra aggiungendo quanto segue:

«Nelle zone di sosta nelle quali siano delimitati, mediante segnaletica orizzontale, gli spazi destinati a ciascun veicolo, i conducenti sono tenuti a sistemare il proprio veicolo entro lo spazio ad esso destinato, senza invadere gli spazi contigui».

Dalla lettura anche solo testuale delle tre norme citate emerge con sufficiente chiarezza che le possibilità ammesse in merito alle modalità di parcheggio siano due:

  • sulla pubblica strada manca qualsiasi segnaletica (verticale e orizzontale) circa la sosta dei veicoli: in tal caso essa potrà avvenire secondo quanto indicato dall’art. 157, comma 2, ossia “il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia”, cercando di rispettare gli altri precetti indicati nel successivo art. 158 (divieto di sosta e di fermata dei veicoli);
  • sono predisposte zone di sosta appositamente segnalate (orizzontalmente) con strisce bianche o blu; in tal caso, i veicoli vanno collocati esclusivamente dentro gli appositi stalli, gratuitamente o a pagamento a seconda dei casi. Ciò in conformità a quanto riportato dal comma 5 del citato art. 157, il cui contenuto è rafforzato dalla disposizione di attuazione, la quale, come visto, spiega che, in presenza di spazi tracciati, il conducente deve sistemare il suo veicolo entro lo spazio che occupa, senza invadere quelli contigui. 

Alla luce di quanto sopra, pur senza conoscere i prontuari degli agenti di polizia municipale, appare evidente che esistono tracciati con strisce bianche o blu su di un tratto stradale, la sosta dei veicoli su quel tratto dovrà avvenire solo dentro i tracciati.

Comunemente e senza ombra di dubbio, si configura violazione della normativa citata nei seguenti casi:

  • sosta effettuata in area appositamente predisposta ma fuori dagli spazi;
  • sosta effettuata in modo difforme dalla segnaletica presente;
  • sosta effettuata occupando più di uno stallo o invadendo lo stallo adiacente.

A proposito però di strisce blu, vi è un caso che risulta particolarmente controverso e oggetto di differenti interpretazioni non solo ad opera dell’uomo della strada.

L’errore interpretativo nel quale maggiormente incorrono gli utenti è il seguente: se in una determinata area urbana esistono tracciati blu, le auto vanno parcheggiate nei tracciati; laddove l’ente ha lasciato tratti non delimitati dalle strisce, vuol dire che la sosta è libera; diversamente ci sarebbe un divieto di sosta.

Ciò che sembra un’interpretazione scontata e ovvia al giurista o all’operatore diventa invece un enigma per l’utente, capace di sovvertire i criteri di lettura in quanto il segno esteriore va oltre il senso e la ratio del legislatore.

Il ragionamento sopra riportato sembra essere il seguente: se l’ente ha tracciato le strisce blu, imponendo che le auto siano parcheggiate dentro gli stalli e a pagamento, qualora vengano lasciati spazi anche piccoli sguarniti dalle strisce, quegli spazi sono destinati alla sosta libera, perché se l’ente li avesse voluti preservare, avrebbe dovuto aggiungere un segnale (verticale) di divieto di sosta. Per tale ragione, accade spesso di reputare consentito parcheggiare in quello spazio di asfalto libero da strisce, nel quale ci si colloca senza pagamento di ticket.

In tale ultima ipotesi, l’avventato conducente incorrerà in una contravvenzione ai sensi dell’art. 157, comma 5, che finirà per contestare davanti al giudice di pace o al prefetto, che in taluni casi hanno ritenuto di accogliere le lagnanze.

Di fatto qualche pronuncia di giudice di pace in tal senso si è avuta:

si veda il caso al link https://www.brindisireport.it/cronaca/giudice-pace-annulla-multa-divieto-sosta-comune-brindisi.html, in cui il giudicante accoglie la tesi e l’interpretazione innanzi esposta.

Alla luce dei consueti e consolidati criteri di interpretazione giuridica, la lettura più corretta e conforme alla ratio della norma, che altrimenti resterebbe svuotata, non può che essere quella fondata sulle due opzioni di cui poco sopra: tertium non datur.

Ciò perché le norme, congiuntamente lette, sono chiare: a meno che non sia stato disposto diversamente, si parcheggia liberamente. Quindi, a contrario, se c’è segnaletica che traccia e delimita gli stalli, si parcheggia negli spazi delimitati, lasciando libero lo spazio non interessato dai tracciati.

La scelta della segnaletica orizzontale tramite tracciati blu indica che l’ente ha valutato opportunamente come regolamentare la gestione del flusso di circolazione in quel tratto, inclusa la sosta.  Un’interpretazione diversa rischierebbe di generare una evidente discriminazione tra chi, trovando lo stallo libero, lo occupa a pagamento e chi, non trovando più posto, anziché cercare oltre, parcheggia nel pezzetto di spazio privo di strisce qua e là presente, senza pagare pedaggio e creando intralcio agli altri utenti della strada.

La domanda che sorge a questo punto è la seguente: è la segnaletica ingannevole?

La risposta coerente con le norme è no. I gesti del vigile così come la segnaletica verticale o orizzontale hanno significati che tutti gli utenti abilitati alla guida dovrebbero conoscere, incontrovertibilmente. Strisce blu: parcheggio a pagamento dentro gli stalli; strisce bianche, parcheggio gratuito dentro gli stalli. Strada senza strisce: sosta libera, ma con gli accorgimenti di cui sopraÈE’ davvero necessario rafforzare le strisce blu con la presenza di un divieto di sosta insistente sullo stesso tratto di strada, onde evitare equivoci?

La risposta è di nuovo no, sebbene qualcuno sostenga il contrario nella convinzione che lo spazio non tracciato sia libero.

Volendo indagare tra qualche pronuncia di legittimità che indirettamente si è occupata della problematica, emerge in particolare come le contestazioni degli opponenti ai verbali dei vigili urbani siano legate, oltre che alla interpretazione fuorviante di cui sopra, anche alla superficialità nella redazione dei verbali.

Si veda a tal proposito Cass. 23 luglio 2008 n. 20291 che evidenzia tra i motivi di ricorso in primis la genericità nella redazione del verbale (si contestano espressioni del tipo “sosta in posizione non conforme alla segnaletica esistente …. ridosso sosta regolamentata”) e secondariamente aver riportato una situazione non conforme allo stato di fatto dei luoghi. Nello specifico si riferisce che “lo stato dei luoghi era diverso da quello evidenziato dal verbale, essendo l’intero edificio del civico n. 134 di via degli Scipioni fronteggiato da strisce blu e non sussistendo sul posto una segnaletica di divieto di sosta”.

La Cassazione, nel ritenere infondati i motivi, spiega testualmente, sebbene incidentalmente, la funzione dell’art. 157, comma 5 del Cds: esso “dispone che nelle zone di sosta all’uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica esistente (cfr Cass. civ. sez II, sent. 20 aprile 2006 n. 9287; Cass. civi sez. I, sent. 7 aprile 2005 n. 7336). Tanto basta a far concludere nel senso che “la sosta all’esterno delle strisce blu che regolamentavano il parcheggio integrasse la violazione di un divieto di sosta sussistente nelle aree adiacenti”.

Nessuna necessità, insomma di aggiungere alle strisce delimitanti le aree di sosta a pagamento anche un segnale di divieto di sosta verticale per rafforzare la prescrizione di assoluta inibizione a parcheggiare fuori dalle aree dedicate.

A tal proposito, riportiamo il parere del Sovrintendente della Polizia Locale di Brescia, da poco in pensione Mauro Biancardi, che con accuratezza ha fornito la chiave di lettura degli operatori e i riferimenti bibliografici richiamati.

Ecco le risposte alle domande rivoltegli.

Domanda: Qualora in un tratto di strada urbano vi siano strisce blu per la sosta dei veicoli, è corretto andare ad occupare quel pezzetto di strada che talvolta rimane sprovvisto di strisce, invocando l’assenza di un segnale verticale di divieto di sosta?

Risposta: Poiché la segnaletica orizzontale ha un suo autonomo valore prescrittivo, si ritiene che ove sono tracciati gli stalli di sosta, il veicolo deve essere collocato come dagli stessi previsto. Non vi è quindi l’obbligo della collocazione della segnaletica verticale di divieto di sosta fuori dagli stalli stessi.

Domanda: Nel caso sopra indicato, quale sarebbe la formula più corretta per la redazione di un verbale di contravvenzione, in modo da renderlo inopponibile?

Risposta: “Effettuava la sosta in area all’uopo predisposta fuori dagli spazzi segnalati”.

Oppure: ” …in modo difforme da quanto previsto dalla segnaletica”, specificando: “sostava collocando il veicolo in zona neutra dove non sono tracciati degli stalli”.

Domanda: Cosa suggeriscono i prontuari in uso?

Risposta: Devo dare atto del fatto che la problematica rappresentata dalla sosta nelle strisce blu ha di fatto condizionato la pratica operativa tant’è che il prontuario più diffuso presso gli agenti di polizia municipale, a cura del Dottor Giandomenico Protospataro ed edito da Egaf, riporta questo contrasto di opinioni che si è creato tra dottrina e prassi.

Nell’edizione del 2021, il Prontuario delle violazioni alla circolazione stradale riportava quanto segue sub art. 157, comma 5, Cds: “Nelle zone di sosta all’uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica … In area di sosta o parcheggio con stalli segnalati non è sanzionabile, senza un esplicito segnale di divieto, la sosta di veicolo collocato al di fuori di detti stalli, cioè collocato in contigue zone neutre dove non sono tracciati gli stalli” (pag. 686).

Nella successiva edizione del 2023 dello stesso Prontuario, l’autorevole autore rettifica il suo pensiero, fugando dubbi che inevitabilmente avrebbe potuto generare il suggerimento di cui sopra, per cui ora l’annotazione all’art. 157, comma 5, Cds è la seguente: “Nelle zone di sosta all’uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica … In area di sosta o parcheggio con stalli segnalati è sanzionabile, anche senza un esplicito segnale di divieto, la sosta di veicolo collocato al di fuori di detti stalli, cioè collocato in contigue zone neutre dove non sono tracciati gli stalli” (pag. 761).

In conclusione, è possibile affermare che le norme, la dottrina e la giurisprudenza che ruotano intorno all’art. 157, comma 5 Cds, sono nella direzione di una interpretazione univoca del testo, ossia niente sosta fuori dagli spazi, quando gli spazi sono ben tracciati; non ad un divieto di sosta rafforzativo in aggiunta alla segnaletica orizzontale. In tale senso si orientano gli operatori del settore.

Resta purtroppo la difficoltà per l’utente di dare la giusta collocazione ed importanza precettiva ai differenti segnali stradali, forse non sempre adeguatamente chiari ed opportunamente evidenziati.

© Annunziata Candida Fusco

2 Commenti

  1. Buonasera,
    Credo sia lampante che tra un intervallo di strisce blu o bianche, dove ci sia un uscita carrabile, non è consentita la sosta, a prescindere se si quel cancello ci sia una segnalazione “a pagamento ” del comune che impone i divieto di parcheggio. Mi domando, perché davanti alle uscita di automezzi , regolarmente registrati al catasto non vengono fatte strisce di nessun colore?

  2. Insomma si dice il tutto e il contrario di tutto . Io ho parcheggiato in zona neutra ,prima delle strisce blu ,accostando al marciapiede come le auto che mi precedevano nelle strisce ,non c’erano né divieti di sosta né obblighi né era in prossimità di incrocio altro quindi non costituiva intralcio alla circolazione. Chi aveva ragione ? Perché non apporre un cartello o strisciarlo con qualche colore que tratto di dieci metri ?!

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