Cassazione, ordinanza n. 26729 del 15 ottobre 2024.
La sentenza affronta il caso di un tamponamento di una bicicletta ad opera di una Opel in cui il ciclista riportava gravissime lesioni, oltre al danno al proprio mezzo.
Il Tribunale di Milano disponeva una ctu medico-legale sulla persona del danneggiato e una contabile per definire il danno patrimoniale. Il primo grado il giudizio si concludeva con una pronuncia di corresponsabilità in misura del 60% in capo al ciclista e del 40% in capo al conducente dell’autovettura. Il ciclista proponeva appello in quanto riteneva che il tribunale avesse errato nel ritenere che non si era trattato di tamponamento ma di “investitura laterale”; egli infatti sosteneva che dalla prova documentale emergeva chiaramente che si trattasse di tamponamento.
Oltre a questo motivo, l’appellante ne proponeva molti altri; tra questi, quello che qui ci interessa, relativo al mancato rimborso delle spese legali per l’assistenza ante causam nonché delle competenze del suo consulente di parte nominato in corso di causa per farsi assistere nelle operazioni di ctu. La Corte d’Appello di Milano respingeva tutti i motivi dell l’appello principale, anzi, riformava in parte la sentenza di primo grado nel quantum.
Lo sciagurato ciclista proponeva ricorso in Cassazione. Di tutti gli otto motivi, i primi sette vengono considerati inammissibili; l’ottavo, che qui ci interessa, viene accolto.
L’ottavo motivo verte sul mancato riconoscimento da parte dei giudici di merito del diritto alla refusione delle spese legali stragiudiziali e di quelle per spese di ctp, la cui nomina era indispensabile per l’assistenza alle operazioni di ctu (medico legale). La Corte d’Appello motivava nel seguente modo il mancato riconoscimento di queste due voci:
«per le spese stragiudiziali non vi è prova dell’effettivo pagamento effettuato dall’appellante, non essendo sufficiente la mera fattura a provarne il successivo pagamento. Le spese di CTP devono parimenti restare a carico della parte essendo stata una libera scelta di quest’ultima nominare un consulente di parte».
Orbene, la Cassazione accoglie parzialmente questo motivo, nella parte relativa alla richiesta di refusione delle spese di ctp. Rigetta invece la richiesta di rimborso delle spese legali stragiudiziali in quanto non risultava la prova dell’effettivo esborso, non essendo sufficiente aver semplicemente allegato di averle effettuate e aver prodotto notula dell’avvocato e finanche fattura. A tal fine la Corte rinvia correttamente a Cass. sez. un. 16990/2017, secondo cui
«il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l’attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa. L’utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l’esito futuro del giudizio … essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l’ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente».
Volendo focalizzarci sulle spese di ctp per assistenza durante la fase processuale, la Cassazione sostiene che il motivo di ricorso andava accolto in quanto effettivamente la Corte d’appello non aveva fatto corretta applicazione dei principi espressi dalla citata sentenza a sezioni unite.
La diversa soluzione relativamente alle spese per l’assistenza di un ctp è fondata sui diversi presupposti che reggono la fattispecie rispetto a quella dell’assistenza legale stragiudiziale.
Infatti, come spiega la Corte, richiamando Cass. 16990/2017, “sono ripetibili dalla parte vittoriosa gli onorari del consulente tecnico da essa assunto (Cass. n. 1626 del 1965; conf. n. 625 del 1972)”. In conformità a tale principio, la Corte conclude affermando che
«le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l’eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell’ art. 92 cod. proc. civ. (Cass. n. 3716 del 11 giugno 1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965). Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (art. 75 disp. att. cod. proc. civ.). Nel caso di specie la produzione della notula del c.t.p. era sufficiente a giustificare il riconoscimento della debenza della somma ivi indicata, salvo il controllo sulla eventuale eccessività, con la conseguente erroneità della statuizione della corte territoriale secondo cui «le spese di CTP devono parimenti restare a carico della parte essendo stata una libera scelta di quest’ultima nominare un consulente di parte….».
Per la lettura integrale dell’interessante sentenza, si rinvia al documento allegato. Seguiranno approfondimenti sul tema.
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Fonte: avvocatofusco.com